Statuto

 

STATUTO ASSOCIAZIONE A.G.A.V.E.

TITOLO I

Art. 1 Costituzione

  1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata “A.G.A.V.E” (Associazione Giovani Adulti Volontari Europei) O.D.V., qui di seguito detta “Associazione”.
  2. L’Associazione adotta la qualifica e l’acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
  3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

  1. L’Associazione ha sede attualmente in Roma. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

Art. 3 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art.4 Oggetto e finalità

  1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana e culturale della persona.
  2. L’Associazione è apartitica, laica e antifascista e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
  3. L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale.
  4. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri DPCM 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

  • L’Associazione, in conformità ai principi per la Promozione e la Tutela della Salute Mentale del benessere dei giovani e degli adulti, nell’ambito delle finalità di carattere culturale, civile, sociale e sanitario individuate dallo Stato, intende:
    • produrre una nuova cultura del benessere e della Salute Mentale, approfondendo le conoscenze scientifiche sul disturbo psichico e la sua prevenzione;
    • intervenire al livello sanitario, sociale e politico per la Tutela e la Promozione della Salute Mentale e il benessere della popolazione in tutto l’arco della vita;
    • individuare ed approfondire quanto concerne il benessere e l’interesse dei giovani e degli adulti sotto il profilo psicologico, sociale, educativo, formativo ed etico;
    • sostenere e supportare la donna e la coppia durante la gravidanza;
    • sostenere e supportare la funzione genitoriale nei confronti della scuola e dell’ambiente sociale, per individuare i settori di intervento e le loro criticità;
    • fornire supporto ai genitori per migliorare le relazioni con i figli;
    • promuovere attività di educazione interculturale per favorire l’inclusione multietnica;
    • fornire strumenti alla funzione degli educatori (genitori, insegnanti, operatori ecc.), promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, laboratori, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo;
    • promuovere la costituzione di tutti quegli organismi di partecipazione attraverso i quali i giovani e gli adulti possano realizzare le loro potenzialità; 
    • sostenere e fornire supporto all’individuo e alla popolazione giovane e adulta intervenendo a livello sanitario sociale politico per la tutela dei soggetti con disagio psichico;
    • promuovere gli interventi e le iniziative territoriali, complementari ai servizi pubblici, quali risposte integrate ai bisogni sempre più complessi nel campo della Tutela della Salute Mentale e del benessere psichico;
    • promuovere e realizzare il supporto alla residenzialità e alle attività socio riabilitative, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei giovani e degli adulti con disagio psicologico;
    • sostenere e supportare le famiglie e il sistema parentale nei confronti delle istituzioni sanitarie e amministrative al fine di individuare le necessità dei settori di intervento e le loro criticità con proposte tese al superamento delle stesse;
    • collaborare attivamente con Enti/Associazioni e qualsivoglia realtà che condividano gli obiettivi per i quali l’Associazione si costituisce.
  • Per raggiungere tali scopi l’associazione si propone di:
    • coinvolgere la popolazione, le istituzioni, le organizzazioni delle famiglie, i giovani e quanti intendono contribuire con la loro presenza al reciproco sostegno, al necessario orientamento, garantendo ogni utile scambio di informazioni e di esperienze;
    • promuovere la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento dei componenti Associazione;
    • sostenere l’attività di comitati permanenti di esperti che possano fornire consulenza gratuita nelle complesse tematiche della Tutela della Salute Mentale degli adolescenti e di giovani adulti;
    • diffondere le conoscenze acquisite e svolgere attività di ricerca;
    • attivare nelle scuole iniziative contro l’emarginazione, miranti alla costruzione di una cultura della sensibilizzazione e della prevenzione della malattia mentale;
    • individuare ed approfondire promuovere azioni rivolte alla cura la riabilitazione la prevenzione dei soggetti singoli e collettivi.
  • L’Associazione persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale menzionate nei commi precedenti. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse. Per il raggiungimento dei suoi scopi, può compiere qualsiasi atto giuridico ed assumere tutti i diritti ed obblighi compatibili con la sua natura.
  • L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione rivolte alle istituzioni e alla popolazione sui temi attinenti alle proprie finalità. L’Associazione potrà svolgere, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, le attività marginali previste per le organizzazioni di volontariato, nonché compiere tutti gli atti necessari per concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all’oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
  • L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali e con le organizzazioni sociali associate anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
  • L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
  • L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  • L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

TITOLO III

Art. 5 Associati

  1. All’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano espressamente gli scopi di cui all’articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà. Gli associati devono essere in numero almeno di sette persone fisiche o tre Organizzazioni di Volontariato; in caso contrario entro un anno sarà possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore
  2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, dietro presentazione di domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo con approvazione definitiva da parte dell’assemblea dei soci. Gli associati verseranno il contributo di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo non deliberi prima della fine dell’anno l’ammontare del contributo di iscrizione per l’anno successivo, esso deve intendersi invariato e deve essere versato dal 1 gennaio al 30 giugno, allo scadere del termine indicato nell’art. 7, comma 2.
  3. Il contributo annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
  4. L’associato che non versa il contributo annuale entro il termine stabilito decade dallo status di socio (art. 7, comma 2 del presente Statuto).

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

  1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
  2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
  3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
  4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
  5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
  6. Non è ammesso per associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Per le eventuali spese sostenute ed autocertificate ci si rifà alle norme contenute nel Dlgs 117/2017.
  7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

  1. Dimissioni: ogni associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
  2. Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento del contributo associativo annuale.
  3. Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, delle delibere approvate dagli organi associativi, o tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In ogni caso l’Associato dimissionario, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione degli eventuali contributi associativi e/o donazioni versate, né vantare pretese sul patrimonio associativo.

TITOLO IV

Art. 8 Organi dell’Associazione

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
    1. l’Assemblea degli Associati;
    1. il Presidente dell’Associazione;
    1. il Vicepresidente;
    1. il Consiglio Direttivo e il suo Segretario;
    1. il Tesoriere;
    1. il Garante scientifico;
    1. i Responsabili di area;
    1. l’Organo di controllo e l’Organo di Revisione (facoltativi quando non obbligatori per legge)
  2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Garante scientifico e ciascun altro membro del Consiglio Direttivo.
  2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento del contributo annuale.
  3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
  5. In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito di:
    1. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
    1. deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
    1. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo in numero dispari e degli eventuali Organo di Controllo e Organo di Revisione
    1. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
    1. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
  6. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
    1. deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
    1. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa.
  7. Le deliberazioni assembleari, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell’Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.

Art. 11 Validità dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente.
  2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all’Assemblea.
  3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario del Consiglio Direttivo (o da suo sostituto). Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
  6. L’assemblea può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell’adunanza, oltre che constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 12 Il Presidente dell’Associazione ed il Vice Presidente

  1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente, e il Vice Presidente, vengono eletti dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
  4. Al Presidente in particolare compete:
    1. provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    1. compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiederela firma abbinata di altro componente il Consiglio.
  5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni e gli organismi sociali presenti nel territorio.
  6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
  7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 13 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione ed è organo operativo dell’assemblea degli associati. Tutti i suoi componenti sono scelti tra gli associati.
  2. Esso è composto da un numero dispari di membri a copertura dei seguenti incarichi:
    1. i quattro membri eletti direttamente dall’assemblea (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Garante Scientifico) ed eventuali altri consiglieri.
    1. I Responsabili di area operativa.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

  • Il Consiglio Direttivo assegna gli incarichi di Segretario e di responsabile di area. Se del caso, con l’esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

  1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
  2. Al Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente dell’Associazione, spetta inoltre di:
    1. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e di responsabili di area;
    1. amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo, e determinare la quota associativa annuale.
    1. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    1. definire, in sede di organizzazione dell’Assemblea dei Soci, i soggetti non associati che possono partecipare alla stessa, in qualità di uditori senza diritto di voto;
    1. redigere, qualora lo ritenga opportuno, un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
    1. indire adunanze, convegni, ecc.;
    1. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
    1. deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
    1. decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
    1. deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta (ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 266/91);
    1. proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;
    1. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
  2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
  3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’associazione, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio Direttivo o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
  4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente dell’associazione e dal Segretario.
  5. Le riunioni di direttivo possono svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) con le stesse condizioni poste all’art. 11 comma 6.

Art. 16 Il Segretario del Consiglio Direttivo e il Tesoriere

  1. Il Segretario del Direttivo ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
  2. Al Segretario compete:
    1. la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    1. curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    1. la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
  3. Al Tesoriere spetta il compito di:
    1. tenere ed aggiornare i libri contabili;
    1. predisporre il bilancio dell’Associazione;
    1. gestire con potere di firma i fondi dell’Associazione previa delega del Presidente.

Art. 17 L’organo di controllo e l’Organo di Revisione

1. L’organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all’art. 2399 c.c.. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull’adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All’organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente. L’organo esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

2. Qualora all’organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro

Art. 18 Libri sociali

L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell’organo interessato e con procedura analoga a quella descritta all’art. 6 co. 3.     

TITOLO V

Art. 19 Risorse economiche

L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. contributi degli aderenti;
  2. contributi dei privati;
  3. contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  4. contributi di organismi europei ed internazionali;
  5. rimborsi derivanti da convenzioni;
  6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  7. donazioni e lasciti testamentari.

L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, nei termini stabiliti dall’art. 10 il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea per l’approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall’art. 13 D. Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all’art. 14 D. Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa.

3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

TITOLO VI

Art. 21 Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
  2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
  3. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell’Ufficio regionale del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS secondo le disposizioni statutarie e dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto descritto dall’art. 9 del D. Lgs 117/2017 e succ. modif.

TITOLO VII

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

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