COMPETENZE COMUNALI/MUNICIPALI IN AMBITO SANITARIO: LE CONFERENZE LOCALI SOCIALI E SANITARIE

COMPETENZE COMUNALI/MUNICIPALI IN AMBITO SANITARIO: LE CONFERENZE LOCALI SOCIALI E SANITARIE

Il Sindaco oltre a essere responsabile della condizione di salute della popolazione residente nel proprio territorio in presenza di specifiche emergenze (in tale ottica il D. Lgs. 267/2000 artt. 50 e 54 prevede che possa adottare, in qualità di pubblico ufficiale del governo, provvedimenti contingibili e urgenti con lo scopo di reprimere e prevenire pericoli che minacciano la pubblica incolumità; il Sindaco dispone peraltro con specifiche procedure anche i T.S.O.) ha soprattutto importanti funzioni in relazione ai fattori di carattere sociale che influenzano ed entrano in stretta relazione con la tutela della salute.

In tal senso la legge (DECRETO LEGISLATIVO 502/1992) affida specifiche prerogative al sindaco nel controllo del S.S.R. per la tutela della salute dei cittadini residenti nel proprio territorio:

“Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l’andamento generale dell’attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale” (D.Lgs. 502/1992, art. 3, co. 14).

La LEGGE REGIONALE DEL LAZIO N. 18/1994 recepisce così la norma nazionale nel nostro S.S.R.:

Art. 12. Conferenza locale per la sanità.

  1. I comuni esprimono il bisogno sanitario della popolazione. A tal fine in ciascuno dei comprensori socio-sanitari di cui all’art. 5, comma 1, è istituita la conferenza locale per la sanità, composta dai sindaci dei comuni compresi nel comprensorio socio-sanitario. Per i comuni articolati nelle circoscrizioni di decentramento a norma dell’art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alla conferenza locale per la sanità partecipano il sindaco ed i presidenti dei consigli circoscrizionali.
    2. La conferenza locale per la sanità ha sede presso la sede dell’azienda unità sanitaria locale ed è presieduta dal sindaco del comune o dal presidente della circoscrizione con maggior numero di abitanti.
    3. Nei comprensori socio-sanitari nei quali siano compresi comuni, circoscrizioni, ovvero comuni e circoscrizioni in numero superiore a cinque, la conferenza locale per la sanità esercita le proprie funzioni attraverso un comitato di rappresentanza composto da cinque membri eletti nel suo seno.
    4. Ai fini della rappresentanza di cui al comma 3, ciascun sindaco o presidente di consiglio circoscrizionale dispone di un numero di voti pari al numero degli abitanti residenti nel comune o nella circoscrizione arrotondato a cento per difetto o per eccesso, per frazioni, rispettivamente, inferiori e pari o superiori a cinquanta. I dati relativi alla popolazione devono essere riferiti all’ultimo censimento ufficiale.
    5. I conteggi di cui al comma 4 sono effettuati a cura del sindaco o del presidente del consiglio circoscrizionale rispettivamente, del comune o della circoscrizione con maggior numero di abitanti, il quale provvede all’indizione delle elezioni. Le votazioni sono effettuate con voto limitato ad un solo nominativo. Risultano eletti i nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti. La proclamazione degli eletti è effettuata dal sindaco o dal presidente del consiglio circoscrizionale che ha indetto le elezioni.
    6. Il comitato di rappresentanza che ha sede presso la sede della conferenza locale per la sanità, elegge nel suo seno il presidente a maggioranza dei componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti, che si esprimono a maggioranza.
    7. I sindaci e i presidenti dei consigli circoscrizionali possono delegare le proprie funzioni.

Art. 13. Funzioni e relative modalità di esercizio della conferenza locale per la sanità. 

1. La conferenza locale per la sanità o il comitato di rappresentanza per la finalità di cui all’art. 12, comma 1:
a) definisce, nell’ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l’impostazione programmatica delle attività dell’azienda unità sanitaria locale;
b) esamina il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio dell’azienda unità sanitaria locale e rimette alla Giunta regionale le relative osservazioni;
c) verifica l’andamento generale dell’attività dell’azienda unità sanitaria locale;
d) contribuisce alla definizione dei piani programmatici dell’azienda unità sanitaria locale;
e) trasmette le proprie valutazioni e propri suggerimenti al direttore generale e alla Giunta regionale che sono tenuti a fornire entro trenta giorni risposta motivata.
2. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la conferenza locale per la sanità o il comitato di rappresentanza, ove costituito, può prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi e contabili dell’azienda unità sanitaria locale e chiedere notizie sull’andamento della stessa al direttore generale, al collegio dei revisori e alla Regione.
3. Il comitato di rappresentanza della conferenza locale per la sanità informa della propria attività la conferenza stessa ed acquisisce dai sindaci e dai presidenti dei consigli circoscrizionali le indicazioni sui bisogni sanitari della popolazione.
4. Per la stessa finalità di cui al comma 3, il presidente della conferenza locale per la sanità convoca annualmente una assemblea di tutti i sindaci e presidenti dei consigli circoscrizionali compresi nel territorio dell’azienda unità sanitaria locale.

4-bis. Per l’attuazione dell’art. 12 e del presente articolo e per quanto non previsto, la conferenza locale per la sanità adotta un apposito regolamento (7).

Art. 14. Conferenza sanitaria cittadina. 1. Per i comuni articolati in circoscrizioni di decentramento, compresi nel territorio della azienda unità sanitaria locale è istituita una conferenza sanitaria cittadina composta dal sindaco che la presiede e da tutti i presidenti dei consigli circoscrizionali, con il compito di esprimere alla conferenza locale per la sanità e al relativo comitato di rappresentanza il bisogno sanitario complessivo della popolazione del comune.

La LEGGE REGIONALE del LAZIO 10 AGOSTO 2016 N. 11 in tema di integrazione socio sanitaria, poi, nel cambiare nome a tali organi in “Conferenze locali sociali e sanitarie”, e le investe di ulteriori funzioni:

Articolo 54 (Conferenza locale sociale e sanitaria)

1. La Conferenza locale per la sanità, istituita in ciascuna azienda sanitaria locale ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 18/1994 e successive modifiche, in quanto portatrice degli interessi complessivi delle comunità locali in campo sociale, socio-sanitario e sanitario, assume la denominazione di Conferenza locale sociale e sanitaria.

2. La Conferenza locale sociale e sanitaria, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 13 della l.r. 18/1994 e successive modifiche, valuta i bisogni sociali, sociosanitari e sanitari delle comunità rappresentate, per realizzare con l’azienda sanitaria locale processi integrati di protezione sociale, sociosanitaria e sanitaria a favore dei cittadini.

3. Le Conferenze locali sociali e sanitarie concorrono alla programmazione sociale, sanitaria e socio-sanitaria regionale attraverso la partecipazione dei loro presidenti alla Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria regionale di cui all’articolo 55.

4. La Conferenza locale sociale e sanitaria promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria prevista dai piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ed assicurando l’integrazione e la coerenza con i piani per la salute previsti dal piano sanitario regionale.

5. La Conferenza locale sociale e sanitaria promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria prevista dai piani sociali di zona di cui all’articolo 48, tenuto conto delle indicazioni del piano sociale regionale di cui all’articolo 46 ed assicurando l’integrazione e la coerenza con i piani per la salute previsti dal piano sanitario regionale.

6. La Conferenza locale sociale e sanitaria si avvale del supporto tecnico dei responsabili degli uffici di piano ricompresi nel territorio dell’azienda sanitaria locale (ndr. art. 45)

All’interno della stessa legge 11/2016, poi, l’art. 43 comma 1 stabilisce che: “il distretto socio-sanitario costituisce l’ambito territoriale ottimale all’interno del quale i comuni esercitano in forma associata, utilizzando le forme associative di cui al titolo II, capo V, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, le funzioni e i compiti di cui all’articolo 35, commi 2 e 3 ed è individuato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito della consultazione della Conferenza locale per la sanità di cui all’articolo 12 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), in coerenza con l’articolazione dei distretti sanitari definiti ai sensi dell’articolo 19, comma 6, della L.R. 18/1994”.

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